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Agenzia formativa

certificata

cert. n. 603


 

Progetto Tirocini formativi: percorsi integrati di inserimento lavorativo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Provincia di Livorno

 

FAQ

Chi può partecipare ad un tirocinio formativo?

Il tirocinio è un contratto di lavoro?

Chi può promuovere tirocini formativi?

Che orario può fare un tirocinante?

Il tirocinante viene pagato?

Il tirocinante matura le ferie?

Quanto può durare al massimo un tirocinio formativo?

Si può interrompere un tirocinio formativo, come?

Che costi comporta per l’azienda?

Chi è il tutor?

Chi è il tutor aziendale?

Chi partecipa ad un tirocinio viene cancellato dalle liste di collocamento?

Come si fa per partecipare ad un tirocinio?

 

 

Chi può partecipare ad un tirocinio formativo?

Non ci sono limiti specifici di età, vi possono partecipare tutti coloro che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico e si trovino in una delle seguenti situazioni:

  • Studenti che frequentano la Scuola Secondaria
  • Disoccupati, compresi gli iscritti nelle liste di mobilità
  • Studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e sc    uole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché coloro che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari. Il tirocinio è possibile anche nei  diciotto mesi successivi al termine degli studi
  • Allievi degli Istituti Professionali di Stato, di corsi di Formazione Professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione

 

Il tirocinio è un contratto di lavoro?

No, il tirocinio non costituisce contratto di lavoro e come tale non è in alcun modo retribuito, ma uno strumento di formazione ed orientamento finalizzato ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Prende avvio con la sottoscrizione di una convenzione tra i tre soggetti che partecipano al tirocinio, ovvero, l’azienda ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore ( che ha la funzione di assistenza, di garanzia e di fornire un tutor)

 

Chi può promuovere tirocini formativi?

Università, Scuole, Enti di formazione, Servizi per l’impiego delle Regioni e delle Provincie, Comunità terapeutiche, Servizi d’inserimento lavorativo per disabili, Cooperative sociali. Il soggetto promotore è quello che si occupa

 

Che orario può fare un tirocinante?

Il tirocinante in genere segue l’orario aziendale, per un totale massimo di 8 ore al giorno e 40 ore settimanali, in alcuni casi può essere concordato un orario diverso, fermo restando i suddetti limiti, e deve comunque essere indicato sul progetto di tirocinio allegato alla convenzione.

 

Il tirocinante viene pagato?

No, il tirocinio non costituisce contratto di lavoro e come tale non è in alcun modo retribuito, in alcuni casi può essere previsto un rimborso a titolo di rimborso per le spese sostenute dal tirocinante, concordato con l’azienda e con il soggetto promotore e indicato in allegato al progetto di tirocinio.

 

Il tirocinante matura le ferie?

No, il tirocinio non constituisce contratto di lavoro e come tale non dà diritto a ferie.

 

Quanto può durare al massimo un tirocinio formativo?

Ø      4 mesi                        per studenti che frequentano la scuola secondaria.

Ø      6 mesi                        per inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità

Ø      6 mesi                        per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi.

Ø      12 mesi          per studenti universitari, studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi.

Ø      12 mesi         per persone svantaggiate ( legge 381/91)

Ø      12 mesi         per laureati da non più di 18 mesi.

Ø      24 mesi        per soggetti portatori di handicap

 

Si può interrompere un tirocinio formativo, come?

Il tirocinio formativo può essere interrotto, previo colloquio con il tutor di tirocinio e con il tutor aziendale, per una giusta causa, tramite una comunicazione scritta al soggetto promotore in cui si indicano espressamente le ragioni dell’interruzione.

 

Che costi comporta per l’azienda?

La copertura assicurativa ed INAIL sono a carico del soggetto promotore, solo nel caso che il soggetto promotore sia una struttura pubblica competente in materia di collocamento, allora questi costi sono a carico direttament dell’azienda.

Il rimborso spese per il tirocinante in tirocini promossi da strutture pubbliche competenti in materia di collocamento in alcuni casi può essere erogato direttamente dall’amministrazione pubblica. In tirocini promossi da soggetti privati può essere a carico dell’azienda.

 

Chi è il tutor?

È una figura di riferimento, esperta nei processi formativi, incaricata dal soggetto promotore di seguire personalmente il tirocinante durante il suo inserimento in azienda, di controllare la correttezza della documentazione prodotta e di verificare il buon andamento dell’attività didattica.

 

Chi è il tutor aziendale

E’ il responsabile incaricato dall’azienda di seguire il tirocinante durante l’inserimento, è incaricato di affiancare il tirocinante durante le fasi lavorative, chiarire le dinamiche lavorative ed eventuali problematiche.

 

Chi partecipa ad un tirocinio viene cancellato dalle liste di collocamento?

No, il tirocinio non costituisce contratto di lavoro pertanto non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

 

Come si fa per partecipare ad un tirocinio?

Ci si rivolge agli sportelli dei Centri per l’impiego provinciali o comunque presso le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento, ci si può rivolgere ad Università, Enti di formazione o agli altri enti che possono essere promotori di tirocini formativi.

 

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